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L’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Cosa si intende per sovraindebitamento?
La Legge n.3/2012 lo qualifica come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

Chi è il debitore incapiente?
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione  solo  per  una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del  debito  entro  quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui  sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Chi non può accedervi?
L’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Cosa fa l’OCC?
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale – può alternativamente:
a) formulare una proposta di accordo con i Creditori, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
b) proporre – solo se riveste la qualifica di Consumatore – un piano di ristrutturazione dei debiti; funziona come l’accordo, ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso;
c) chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

Qual è l’obiettivo?
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

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